DAL 2011 GARANTIAMO PROFESSIONALITA' ED IMPARZIALITA' NEI SERVIZI DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
Le Novità della Mediazione Civile e Commerciale: Entra in Vigore il Correttivo della Riforma Cartabia
Levita Nicola Maria
1/30/20252 min read
Le Novità della Mediazione Civile e Commerciale: Entra in Vigore il Correttivo della Riforma Cartabia
A partire dal 25 gennaio 2025, entrano ufficialmente in vigore le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 216, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2025. Questo provvedimento integra e modifica la disciplina della mediazione civile e commerciale, regolata dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, introducendo significative novità in merito alla durata del procedimento, alle deleghe, alla modalità telematica e ai termini di decadenza.
Durata della Mediazione Civile
Una delle principali modifiche riguarda la durata del procedimento di mediazione, che ora può estendersi fino a sei mesi, con possibilità di proroghe di massimo tre mesi per volta.
Se la mediazione è stata disposta dal giudice nel corso del processo, il termine rimane di sei mesi, ma potrà essere prorogato una sola volta per ulteriori tre mesi. In ogni caso, la proroga dovrà essere formalizzata per iscritto, sia attraverso un accordo tra le parti sia tramite il verbale della mediazione.
Rimane confermato che la mediazione civile non rientra tra i procedimenti sospesi durante il periodo feriale (dal 1° al 31 agosto).
Delega alla Partecipazione in Mediazione
Un'altra importante innovazione riguarda la modalità con cui può essere conferita la delega per la partecipazione all'incontro di mediazione. Essa dovrà essere sottoscritta con firma non autenticata e contenere gli estremi del documento di identità del delegante. La documentazione completa dovrà essere consegnata alla segreteria dell'organismo di mediazione.
Per gli atti soggetti a trascrizione (art. 2643 c.c.), è previsto che la delega sia conferita con firma autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato. Tuttavia, è sempre consigliabile la partecipazione personale della parte per aumentare le possibilità di successo della mediazione ed evitare conseguenze processuali negative in caso di assenza.
Mediazione Telematica e da Remoto
L'evoluzione digitale trova sempre più spazio anche nel contesto della mediazione civile. Le nuove disposizioni disciplinano due differenti modalità di gestione degli incontri a distanza:
Mediazione in Modalità Telematica: Può avvenire solo previo consenso di tutte le parti coinvolte. In questo caso, gli atti dovranno essere interamente digitalizzati e il verbale finale, compreso l'eventuale accordo, dovrà essere firmato digitalmente da tutte le parti e dagli avvocati. Il mediatore avrà il compito di verificare la correttezza, la validità e l'integrità delle firme digitali prima di apporre la propria.
Mediazione da Remoto con Audiovisivo: Questa modalità prevede la possibilità, per ciascuna parte, di richiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri tramite collegamento audiovisivo da remoto. Il sistema utilizzato dovrà garantire una comunicazione fluida, con contestuale e reciproca visibilità e udibilità delle persone collegate. Il verbale finale potrà essere sottoscritto digitalmente solo con il consenso unanime delle parti; in caso contrario, le firme dovranno essere apposte in presenza del mediatore in formato cartaceo.
In ogni caso, viene sottolineata l'importanza di un comportamento collaborativo e leale tra le parti per evitare ritardi nella sottoscrizione degli atti a distanza.
Termine di Decadenza per la Domanda Giudiziale
Un'ulteriore modifica riguarda il termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale nel caso in cui la mediazione si concluda senza accordo. La domanda dovrà essere presentata entro il medesimo termine di decadenza previsto dall'articolo 8, comma 2, a partire dalla data di deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.
Nel caso specifico delle impugnazioni delle delibere condominiali, il termine per la presentazione della domanda giudiziale torna ad essere di 30 giorni dal deposito del verbale conclusivo della mediazione, ripristinando così la disciplina in vigore prima della Riforma Cartabia.
Giustizia Nuova srl
Società a responsabilità limitata con socio unico
p.iva 04923170650
sede legale: Pontecagnano Faiano (SA) Via Piemonte 3-5-7
mail : info@giustizianuova.it
pec: giustizianuova@legalmail.it
tel: 089 - 381440
cell: +39 3934072894
Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n. 460 dell'albo degli Organismi di mediazione ed al n. 212 dell'albo degli Enti di Formazione
Giustizia Nuova © 2024. All rights reserved.
Dati di Fatturazione
cod. destinatario: KRRH6B9
IBAN: IT52A0306976343100000001489
Intesa San Paolo filiale di Pontecagnano Faiano(SA)

