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La Mancata Partecipazione alla Medizione: Normative e Conseguenze dopo la Riforma Cartabia
Le novita' per chi non partecipa al tentativo di mediazione
Nicola Maria Levita
7/29/20242 min read
La mediazione rappresenta un'importante risorsa nel panorama legale italiano per risolvere dispute in modo rapido ed efficace, evitando spesso il lungo iter giudiziario. Tuttavia, la partecipazione delle parti coinvolte è fondamentale per il successo di questo processo alternativo di risoluzione delle controversie.
Il Decreto Legislativo 28/2010 stabilisce le linee guida per la mediazione in Italia. Secondo questo decreto, la partecipazione alla mediazione è obbligatoria in determinate circostanze, come condizione di procedibilità per determinate controversie.
Inoltre, il Decreto Ministeriale 150/2023 ha introdotto disposizioni aggiuntive riguardanti la mancata partecipazione alla mediazione e le relative conseguenze. Questo decreto ha modificato le sanzioni per la mancata partecipazione, rendendo più stringenti le disposizioni precedentemente in vigore.
Una delle principali conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione è l'interpretazione che il giudice può fare nel successivo procedimento giudiziario. Infatti, secondo l'articolo 116 del Codice di Procedura Civile, il giudice può prendere in considerazione la mancata partecipazione come elemento di prova a sfavore della parte non presente al primo incontro di mediazione.
Inoltre, nei casi in cui la mediazione è una condizione di procedibilità, il giudice può condannare la parte che non ha partecipato al versamento di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, come stabilito dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 28/2010.
Con la riforma introdotta dal decreto ministeriale 150/2023, le sanzioni sono state ulteriormente inasprite. Ora, il giudice può anche condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento di una somma equitativamente determinata in misura non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Inoltre, se l'accordo finale corrisponde interamente alla proposta formulata durante la mediazione e la parte vincitrice ha rifiutato tale proposta, il giudice può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice relative al periodo successivo alla formulazione della proposta.
È importante sottolineare che la mancata partecipazione alla mediazione può avere conseguenze significative sulle spese processuali e sull'interpretazione delle prove nel procedimento giudiziario successivo. Pertanto, è fondamentale per le parti coinvolte nella controversia prendere sul serio l'obbligo di partecipare alla mediazione e considerare attentamente le implicazioni della propria presenza o assenza in questo processo.
Secondo quanto specificato nel Decreto Legislativo 28/2010, la partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione è preferibile. Tuttavia, il decreto prevede la possibilità di delegare un rappresentante, a condizione che questo rappresentante sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Quindi, se una parte ha giustificati motivi per non partecipare personalmente alla mediazione, può delegare un rappresentante che sia in grado di agire in sua vece durante la procedura. È importante che questo rappresentante sia adeguatamente informato sulla questione oggetto della mediazione e abbia la capacità di prendere decisioni in merito alla risoluzione della controversia.
Tuttavia, è fondamentale che la delega sia effettuata in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente e che il rappresentante abbia i poteri necessari per condurre la mediazione in modo efficace e leale.
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