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La Mancata Partecipazione alla Mediazione non è Giustificata dalla Presunta distanza delle parti
Obbligo di Partecipazione in Mediazione
Levita Nicola Maria
10/10/20242 min read
La Mancata Partecipazione alla Mediazione non è Giustificata dalla Presunta non raggiungibilità dell'Accordo
La mediazione obbligatoria è uno strumento sempre più centrale nella risoluzione alternativa delle controversie in Italia. Tuttavia, alcuni soggetti coinvolti, spesso scoraggiati dalla convinzione che non si possa raggiungere un accordo, scelgono di non partecipare. Una recente sentenza del Tribunale di Mantova, resa nella causa civile nrg 255/2022 in data 14/08/2024 ha chiarito che tale convinzione non giustifica la mancata partecipazione, evidenziando il rischio di sanzioni per le parti che non rispettano l’obbligo di tentare la mediazione.
Obbligo di Partecipazione in Mediazione
La sentenza, emessa dal Giudice Nicolò Pavoni, riguarda una controversia in ambito bancario in cui una delle parti, invitata a partecipare alla mediazione, ha deciso di non presentarsi perché riteneva impossibile raggiungere un accordo. La parte convenuta ha infatti argomentato che, a suo giudizio, le distanze tra le posizioni delle parti erano tali da rendere inutile qualsiasi tentativo di mediazione. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che tale convinzione soggettiva non costituisca una giustificazione valida per la mancata partecipazione.
Il giudice ha sottolineato che l’obbligo di partecipazione alla mediazione non implica necessariamente l’obbligo di raggiungere un accordo, ma richiede almeno un impegno ad affrontare il processo in buona fede. Questo principio è chiaramente espresso nell’art. 8 del Decreto Legislativo 28/2010, il quale stabilisce che le parti devono partecipare al tentativo di mediazione personalmente o tramite un rappresentante munito dei poteri necessari.
Conseguenze della Mancata Partecipazione
Nel caso specifico, il Tribunale di Mantova ha condannato la parte convenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato, in favore dell’erario, come previsto dall’art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. 28/2010. Questa norma, infatti, prevede sanzioni pecuniarie per chi, ingiustificatamente, non partecipa alla mediazione, anche quando l’esito della procedura appare incerto o improbabile.
La sentenza richiama l’attenzione sul fatto che la mancata partecipazione non solo pregiudica la parte che la omette, ma compromette anche l’intero processo di risoluzione della controversia. La mediazione, infatti, è un momento essenziale per cercare di ridurre i conflitti e diminuire il carico giudiziario, e va affrontata come un passaggio obbligatorio del percorso giuridico.
Implicazioni per il Futuro
Questa pronuncia rappresenta un importante precedente giuridico che dovrebbe far riflettere gli operatori del diritto e le parti in causa. Troppo spesso, infatti, si sottovaluta il valore della mediazione, ritenendola una formalità priva di concrete possibilità di successo. Tuttavia, la giurisprudenza sta chiaramente muovendosi verso un’applicazione rigorosa delle norme che disciplinano l’istituto della mediazione, richiedendo alle parti un impegno serio e concreto.
In questo contesto, è fondamentale che le parti non trascurino l’obbligo di partecipare alla mediazione e che comprendano le implicazioni di una mancata partecipazione. La convinzione dell’inutilità di raggiungere un accordo non esonera da tale obbligo e può comportare conseguenze economiche non trascurabili, come evidenziato nella sentenza di Mantova.
La decisione rappresenta un monito per le parti che potrebbero considerare la mediazione come un mero passaggio formale, evidenziando la necessità di affrontarla con serietà, anche quando le prospettive di un accordo appaiono limitate. Il rischio di sanzioni economiche, infatti, è reale e può aggiungere ulteriori oneri a una situazione già complessa dal punto di vista giuridico.
Scarica il testo della sentenza Trib. Mantova
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