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Indennità e spese di Mediazione
Le indicazioni del Ministero della Giustizia
Levita Nicola Maria
2/17/20251 min read
Spese di avvio e spese di mediazione per il primo incontro
Al momento della presentazione della domanda di mediazione, la parte istante deve versare sia le spese di avvio che le spese di mediazione per il primo incontro. Questo pagamento è obbligatorio a prescindere dall'adesione della parte chiamata o dall'esito della procedura. La parte chiamata, invece, è tenuta a pagare solo se decide di aderire alla mediazione.
Importo fisso dell'indennità di mediazione
L'indennità di mediazione per il primo incontro ha un importo fisso e non modificabile. Gli Organismi di Mediazione (OdM), siano essi pubblici o privati, sono obbligati ad applicare le tariffe stabilite dall'art. 28 del D.M. 150/2023. Il mancato rispetto di tali disposizioni può comportare la cancellazione dal registro del Ministero della Giustizia.
Spese di avvio per controversie di valore indeterminato
Per le controversie di valore indeterminato, le spese di avvio sono sempre fissate a 110 euro, indipendentemente dalla complessità o dalla rilevanza economica della lite. Qualsiasi differenziazione basata su criteri discrezionali non è conforme alla normativa vigente.
Esclusione della riduzione dell'indennità nelle mediazioni volontarie
Le riduzioni previste per le mediazioni obbligatorie e demandate dal giudice non si applicano alle mediazioni volontarie o a quelle previste da clausole contrattuali o statutarie. L'inosservanza di questa disposizione può portare alla cancellazione dell'organismo di mediazione dal registro ufficiale.
Criteri per il calcolo delle maggiorazioni
Le maggiorazioni sulle spese di mediazione, pari al 10% in caso di conciliazione al primo incontro e al 25% negli incontri successivi, devono essere calcolate sottraendo gli importi previsti dall'art. 28, comma 5, del D.M. 150/2023. Questo criterio garantisce trasparenza nei costi e coerenza nell'applicazione delle tariffe.
Inderogabilità dei minimi tariffari
Gli importi minimi delle indennità di mediazione sono inderogabili. Gli organismi pubblici e privati non possono applicare tariffe inferiori ai minimi previsti dalla normativa, evitando così fenomeni di concorrenza sleale e garantendo un livello qualitativo adeguato del servizio. Tuttavia, è consentito l'aumento degli importi massimi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
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