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Il trasferimento di quote immobiliari in Mediazione
Quando l'Accordo prevede un trasferimento di diritti ex art 2643 cc
Nicola Maria Levita
8/3/20243 min read
Quando in mediazione si conclude un accordo soggetto a trascrizione il pubblico ufficiale deve autenticare le firme dell’accordo di mediazione
Mediazione: l’articolo 2643 c.c.
Il decreto legislativo n 28/2010, contenente la disciplina della procedura di mediazione, all’articolo 11, dedicato alla conclusione del procedimento, contempla l’articolo 2643 del codice civile. Il comma 7 di questa norma dispone nello specifico che “se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.”
Articolo 2643 c.c.: pubblicità tramite trascrizione
Per comprendere al meglio l’importanza della previsione dell’articolo 11 è necessario chiarire che l’articolo 2643 del codice civile stabilisce in particolare quali atti devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione. La trascrizione nei registri pubblici è infatti un mezzo di pubblicità con efficacia probatoria, che tutela il soggetto che per primo trascrive, il quale viene preferito a chi non trascrive affatto o a chi trascrive successivamente il proprio titolo. Il tutto in base al principio di priorità della trascrizione. Il soggetto più diligente beneficia infatti del diritto di opporre ai terzi l’efficacia dichiarativa della trascrizione, capace di risolvere il conflitto tra più soggetti che abbiano acquistato dallo stesso soggetto, senza che in questo incida in qualche modo sulla validità e l’efficacia dell’atto tra le parti. La trascrizione garantisce infatti e semplicemente l’opponibilità ai terzi dell’atto stipulato tra le parti.
Atti soggetti a trascrizione
Compreso che ci sono degli atti che per legge devono essere trascritti nei pubblici registri, richiamando il contenuto dell’articolo 2643 c.c. sono soggetti a trascrizione:
- i contratti con i quali si trasferisce la proprietà a terzi;
- i contratti con i quali si costituiscono, si trasferiscono o si modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e quelli dell’enfiteuta;
- i contratti con i quali si costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori previsti da norme statali o regionali o da strumenti di pianificazione territoriale;
- i contratti che costituiscono la comunione dei diritti finora menzionati;
- i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili, il diritto di abitazione;
- gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti finora menzionati;
- i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferisce la proprietà di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, fatta eccezione per il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
- gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
- i contratti di locazione di beni immobili di durata superiore a nove anni;
- gli atti e le sentenze da cui risulta la liberazione o la cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
- i contratti di società e di associazione con cui si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
- gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato nel punto precedente;
- i contratti di anticresi;
- gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 84 bis comma 1 DL n. 69/2013);
- le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei punti precedenti;
- le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
La trascrizione è quindi obbligatoria per gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione, e per quelli con i quali si compiono gli atti o si concludono i contratti che l’articolo 2643 c.c sottopone all’obbligo della trascrizione.
Accordo mediazione e trascrizione
Analizzata la tipologia degli atti soggetti all’obbligo della trascrizione e ribadito come in mediazione sia possibile concludere uno dei contratti o compiere uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, è necessario occuparsi degli ultimi aspetti pratici della questione. Nel momento in cui le parti raggiungano infatti un accordo in sede di mediazione è quindi necessario procedere all’autentica delle firme apposte sullo stesso da parte di un pubblico ufficiale autorizzato. Tale formalità è necessaria infatti per procedere alla successiva trascrizione dell’accordo. In realtà il pubblico ufficiale, il notaio nello specifico, non si limita alla mera autentica delle firme apposte sull’accordo. Lo stesso effettuerà infatti una verifica sulla legittimità dell’accordo, tanto che se lo stesso dovesse risultare contrario alla legge, il notaio potrà rifiutarsi di procedere all’autentica delle firme. Il notaio ha infatti il compito di effettuare un controllo di legalità, necessario per attribuire pubblica fede all’atto e procedere alla pubblicità nei pubblici registri tramite la trascrizione.
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