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Firma Digitale o Analogica del verbale di Mediazione

Le modifiche ed i chiarimenti inseriti nel correttivo alla "Cartabia"

Levita Nicola Maria

2/17/20251 min read

Firme digitali e analogiche nella mediazione telematica

Correttivo mediazione 2025: novità sulle firme

Il decreto legislativo n. 216/2024, in vigore dal 25 gennaio 2025, introduce importanti aggiornamenti alla Riforma Cartabia in materia di mediazione civile e commerciale. L'obiettivo principale resta quello di rendere il procedimento di mediazione sempre più efficiente e accessibile, anche attraverso l'uso di strumenti digitali.

Le principali innovazioni riguardano:

  • La riformulazione dell’articolo 8-bis, che disciplina la mediazione telematica;

  • L’introduzione dell’articolo 8-ter, che regola gli incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto.

Questi aggiornamenti incidono direttamente sulla gestione della firma dei verbali, con importanti implicazioni per mediatori e parti coinvolte.

Mediazione telematica e firma digitale

Il rinnovato articolo 8-bis del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che tutti gli atti relativi alla mediazione telematica debbano essere redatti in formato digitale e sottoscritti in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).

Questo implica che i verbali e i documenti della procedura devono essere firmati mediante strumenti di firma elettronica avanzata o qualificata da tutti i soggetti coinvolti. I vantaggi principali della firma digitale includono:

  • Protezione contro alterazioni del documento, garantendo integrità e autenticità;

  • Riconducibilità della firma al soggetto che l’ha apposta, migliorando trasparenza e responsabilità;

  • Equiparazione del documento digitale a un atto scritto con firma autografa, con piena validità legale;

  • Semplificazione dell'archiviazione e gestione documentale.

Questa misura rafforza la sicurezza e l'affidabilità della mediazione telematica, rendendo il processo più snello e conforme ai requisiti normativi.

Mediazione da remoto e firma analogica

L’introduzione dell’articolo 8-ter consente a ciascuna parte di richiedere la partecipazione agli incontri di mediazione tramite collegamento audiovisivo da remoto. Tuttavia, tali sistemi devono garantire un ascolto e una visibilità reciproca ed effettiva tra i partecipanti.

Un aspetto rilevante riguarda le firme sui verbali degli incontri da remoto. Se tutte le parti danno il consenso, le firme possono essere apposte digitalmente, seguendo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale. In assenza di consenso unanime, le firme devono essere raccolte in modalità analogica alla presenza del mediatore.

L’ammissione della firma analogica nella mediazione telematica rappresenta un'importante misura di flessibilità, permettendo di bilanciare l'innovazione digitale con l'esigenza di garantire un accesso equo e inclusivo ai procedimenti di mediazione.