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FAQ del Ministero della Giustizia per Mediatori ed Organismi di Mediazione

Aggiornamento del 30/01/2025

Levita Nicola Maria

2/17/202510 min read

SEZ. C
REQUISITI PER L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI MEDIATORI
AGGIORNATE AL 30 GENNAIO 2025

1) A quali adempimenti è tenuto il mediatore, già inserito in una delle sezioni A del Registro, che voglia essere inserito nelle sezioni B o C?
Ai sensi dell’art. 8, co. 3 del d.m. 150/2023 il mediatore che voglia essere inserito nell’elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale e liti transfrontaliere (sezione B) o nell’elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo (sezione C), oltre ai requisiti generali previsti per tutti i mediatori (ivi inclusi i mediatori inseriti nell’elenco di cui alla sezione A), deve possedere: i) conoscenze linguistiche attestate da certificazione non inferiore a livello B2; ii) qualificazione prevista dall’art. 25, co. 1 del d.m. 150/23, ovverosia una qualificazione derivante dalla partecipazione a corsi di formazione di durata non inferiore a 10 ore, con prova finale di valutazione, “oltre allo svolgimento del percorso formativo previsto dall’articolo 23”. Ebbene, poiché il percorso formativo previsto dall’articolo 23 concerne la “formazione iniziale dei mediatori”, chi è già inserito quale mediatore in una delle sezioni A del Registro non ha necessità di tale formazione iniziale, e pertanto non deve svolgere il corso di formazione di durata non inferiore a 80 ore (per i mediatori laureati in giurisprudenza, di cui al comma 1) né l’eventuale corso di approfondimento giuridico di durata non inferiore a 14 ore (per i mediatori laureati in materia diversa da giurisprudenza o iscritti a un ordine o collegio professionale muniti di laurea triennale, di cui al comma 6), prescritti dall’art. 23 cit.. Cionondimeno, il mediatore già inserito alla data del 15.11.2023 in una delle sezioni A – il quale voglia mantenere tale inserimento – è tenuto a svolgere entro il 31.1.2025 il corso di aggiornamento di durata non inferiore a 10 ore di contenuto corrispondente a quanto previsto dall’art. 24, co. 1, come stabilito dall’art. 42, co. 2, lett. c) e co. 4, lett. c) del d.m. cit.

2) A quali oneri formativi è tenuto chi – pur non essendo mai stato iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 o pur essendone stato cancellato prima dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – abbia tuttavia frequentato il corso di formazione di durata non inferiore a 50 ore di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. 180/2010?
Una lettura sistematica degli artt. 8 co. 1 e 2 e 42 del d.m. 150/2023 consente di ritenere che chiunque, alla data del 15.11.2023, non fosse inserito -sia perché mai iscritto sia perché cancellato- in alcuno degli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, ha ora l’onere– al fine di esservi iscritto – di soddisfare il requisito della qualificazione formativa di cui all’art. 23 d.m.150/2023, a prescindere da ogni eventuale corso frequentato in passato, ivi incluso il corso di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010. Chi invece, alla stessa data, era inserito in uno degli elenchi di cui sopra, ha ora l’onere – per permanervi – di frequentare idonei corsi di aggiornamento entro il 31.01.2025 ai sensi dell’art. 42 d.m.150/2023. Le norme sopra citate, infatti, attribuiscono rilievo soltanto alla circostanza dell’inserimento – o meno – negli elenchi dei mediatori al momento dell’entrata in vigore del d.m. citato, senza operare alcun distinguo in virtù della formazione pregressa dell’interessato.

3) A quali oneri formativi è tenuto chi – essendo iscritto negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 al momento dell’entrata in vigore del d.m. 150/2023 – voglia dopo il 15.11.2023 iscriversi come mediatore presso altro organismo?
Chi, alla data del 15.11.2023, era già inserito quale mediatore negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. n. 180/2010, non ha l’onere di frequentare il corso di cui all’art. 23 d.m. 150/2023 neppure ove voglia iscriversi come mediatore presso altro nuovo organismo, fermo l’onere di aggiornamento di cui all’art. 42 d.m.150/2023; non ha neppure l’onere di conseguire la laurea – a seconda dei casi, magistrale, a ciclo unico o triennale – di cui all’art. 8, co. 2, lett. c) e d) del d.m. n. 150/2023.

4) Al fine di soddisfare il requisito formativo del corso di 80 ore di cui all’art. 23 del d.m. 150/2023, per chi abbia già frequentato un corso di formazione di durata non inferiore a 50 di cui agli art. 4, co. 3, lett. b) e art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010, è possibile/utile frequentare un corso integrativo di 30 ore?
Stante la diversità dei corsi, va esclusa la possibilità e utilità di istituire e frequentare corsi (di 30 o più ore) integrativi dei corsi di 50 ore di cui all’art. 18, co. 2, lett. f) del d.m. n. 180/2010. Infatti, l’art. 18 cit. richiedeva la frequenza di non meno di 50 ore totali, senza stabilire quante ore dovessero essere dedicate ai corsi teorici e quante ai pratici, aventi ad oggetto determinate materie, mentre l’art. 23 del d.m. 150/2023 stabilisce che, delle 80 ore totali di corso, 40 devono essere dedicate a moduli teorici – anche su materie non contemplate dall’art. 18 cit. –, e 40 a moduli pratici aventi ad oggetto specifiche attività (parimenti non menzionate dall’art. 18 cit.), con possibilità di partecipare anche ad incontri di mediazione. Come è evidente, pertanto, non potrebbero configurarsi corsi integrativi validi per chiunque abbia già frequentato un corso ex art. 18 cit., il quale potrebbe essere stato organizzato in modo variabile dai diversi enti di formazione.

5) A quali oneri formativi è tenuto il mediatore – iscritto, alla data del 15.11.2023, negli elenchi di cui all’art. 3, co. 3 del d.m. 180/2010 – nel caso in cui l’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180 cit. scadesse dopo il 1.1.2024?
L’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. n. 180/2010 richiedeva che il mediatore fosse in possesso di “uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisit[o] presso gli enti di formazione in base all’articolo 18”, di durata complessiva non inferiore a 18 ore (v. art. 18, co. 2, lett. g) del d.m. cit.). L’art. 24 del d.m. n. 150/2023, sulla “formazione continua dei mediatori” richiede invece che “l’organismo, nel termine previsto dall’articolo 15, comma 1, attest[i] per ciascun mediatore la partecipazione a corsi di formazione sulle materie indicate dall’articolo 23, comma 3, per non meno di diciotto ore nel biennio”. L’art. 15, co. 1 cit. dispone a sua volta che “gli organismi e gli enti di formazione, ogni due anni, entro il 31 dicembre, attestano l’adempimento agli obblighi formativi previsti dagli articoli 24, 25, comma 3, e 27. Fermo quanto previsto dall’articolo 42, comma 8, per gli organismi e gli enti di formazione iscritti dopo l’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di trasmissione di cui al primo periodo, è assolto a decorrere dal 31 dicembre 2027”. Infine, l’art. 42, co. 8 cit. stabilisce che “lo svolgimento dei corsi previsti dai commi 2 … [ovverosia corsi di 10 ore di contenuto corrispondente all’art. 24] da parte dei mediatori … per i quali è confermato l’inserimento nei rispettivi elenchi in conformità al presente articolo, equivale all’assolvimento dell’obbligo formativo periodico previsto dall’articolo 15 per il biennio con scadenza 31 dicembre 2025”. Ebbene, dal raffronto tra le citate norme del d.m. n. 180/2010 e del d.m. n. 150/2023, si evince che, mentre nel regime introdotto dalla prima, l’aggiornamento biennale non aveva scadenza fissa (di tal ché ciascun mediatore doveva aggiornarsi entro la scadenza del biennio decorrente dal proprio inserimento negli elenchi), al contrario nel sistema introdotto dal d.m. n. 150 cit. a decorrere dal 15.11.2023 l’obbligo di aggiornamento formativo periodico va adempiuto entro bienni che scadono il 31 dicembre di ogni anno disparo, a partire dal 2025 (e dunque entro il 31.12.2025, il 31.12.2027 e così via). Tuttavia, mentre a partire dal biennio 2026/2027 tale obbligo deve essere assolto mediante partecipazione a corsi di formazione di 18 ore, per il biennio 2024/2025, invece, lo svolgimento del corso di 10 ore – previsto dall’art. 42 ai fini dell’adeguamento degli organismi ai nuovi requisiti entro il 15.8.2024 – equivale a, e sostituisce, il corso di aggiornamento di 18 ore. L’art. 42, co. 8 cit. introduce dunque un regime di favore per il biennio 2024/2025. Tanto comporta che i mediatori i quali, alla data del 1.1.2024 (data di inizio del biennio 2024/2025) non avessero adempiuto all’obbligo di aggiornamento periodico di cui all’art. 4, co. 3, lett. b) del d.m. 180/2010, non essendo il biennio di riferimento ancora scaduto, sono tenuti al solo obbligo di aggiornamento di 10 ore di cui all’art.42, comma 8, cit.


6) Chi è iscritto a un ordine o collegio professionale è tenuto o meno a conseguire
una laurea triennale al fine di essere inserito o mantenere l’inserimento negli
elenchi dei mediatori?
Gli artt. 8, co. 1 e 2, lett. c) e 42, co. 4 del d.m. n. 150/2023 dettano una diversa disciplina per coloro che, iscritti ad un ordine o collegio professionale, fossero o meno già inseriti negli elenchi dei mediatori alla data del 15.11.2023: per chi vi fosse già inserito, il conseguimento della laurea triennale è meramente “eventuale”, dunque non è requisito necessario.

7) Con quali modalità deve essere svolto il corso di non meno di 10 ore di cui all’art.
42 del d.m. n. 150/2023?
L’art. 42 d.m. 150/2023 rinvia all’art. 24, co. 1 con esclusivo riferimento al “contenuto” del corso; a sua volta l’art. 24, co. 1 rinvia all’art. 23, co. 3 con riguardo alle sole “materie” da esso indicate; peraltro l’art. 42 tace sulle modalità di svolgimento del corso, mentre gli artt. 24, co. 1 e 23, co. 3 cit. contemplano modalità tra loro diverse; tutto ciò considerato, deve ritenersi che l’art. 42 cit. abbia inteso disciplinare il corso di non meno di 10 ore solo quoad materiam, lasciando agli enti di formazione libertà di organizzare le modalità di erogazione.

8) Con quali modalità deve essere svolto il tirocinio mediante partecipazione a non meno di 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?
L’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023 richiede che ciascun mediatore, oltre allo svolgimento e al superamento della prova finale di un corso di formazione, abbia svolto anche “un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata”. Il predetto tirocinio non risulta ulteriormente disciplinato. Al contrario, nell’ambito dei moduli pratici, il successivo comma 5 consente di “prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l’ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell’articolo 9 del decreto legislativo”. Ebbene, considerato pertanto che l’art. 23, co. 1, diversamente dal successivo
comma 5, tace sulle modalità di svolgimento delle “mediazioni”, deve ritenersi che sia
compatibile con la previsione dell’art. 23, co. 1 cit. sia la partecipazione in presenza all’attività di mediazione, sia la partecipazione on line, e che non ci siano vincoli rispetto all’individuazione dell’organismo presso il quale svolgere il tirocinio, che potrà essere sia
individuato liberamente dall’aspirante mediatore, sia eventualmente individuato dall’ente
di formazione mediante apposite convenzioni con cui si faccia carico di offrire tale ulteriore
servizio ai propri corsisti. Tuttavia, dal raffronto tra comma 1 e comma 5 dell’art. 23 cit. emerge che, mentre ai fini del tirocinio, i corsisti devono partecipare a non meno di 10 “mediazioni”, ai fini dei moduli pratici è sufficiente che partecipino a eventuali meri “incontri”. Si ritiene, pertanto, che il requisito di cui all’art. 23, co. 1 cit. possa dirsi soddisfatto soltanto ove il mediatore abbia effettivamente preso parte a 10 procedimenti di mediazione con adesione della parte chiamata, per tale intendendosi la partecipazione ad ogni attività relativa a ciascuno dei 10 procedimenti, dall’avvio alla conclusione, non essendo sufficiente la mera partecipazione a 10 incontri nell’ambito della stessa o di diverse procedure di mediazione.

9) Quanti tirocinanti possono essere presenti agli incontri di ciascuna delle 10 mediazioni con adesione della parte invitata, di cui all’art. 23, co. 1 del d.m. n. 150/2023?
In difetto di specifica indicazione normativa, si ritiene che la valutazione sia rimessa al responsabile di ciascun organismo di mediazione, il quale dovrà tenere conto dei profili organizzativi, degli spazi a disposizione, del numero delle parti presenti, e di altre simili circostanze, esercitando la propria capacità organizzativa quale esplicazione del requisito dell’efficienza richiesto in via generale dall’art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 28/2010. In tale ottica, dunque, il responsabile dell’organismo di mediazione dovrà individuare le migliori modalità di gestione del servizio, tutelando al contempo l’interesse delle parti in mediazione ad un ordinato svolgimento delle attività.

10) Gli avvocati, esonerati ai sensi dell’art. 23, co. 8 dal modulo di formazione teorica avente ad oggetto la normativa nazionale e la mediazione demandata, possono fruire di una riduzione del monte orario complessivo?
SI.
L’art. 23, co. 8, del d.m. n. 150/2023, stabilisce che gli avvocati sono esonerati dal modulo di formazione teorica per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata, ma devono, comunque, ricevere formazione teorica sulla normativa europea e internazionale in materia di mediazione. Orbene, poiché il comma 3 dell’art. 23 cit. non indica quante delle 40 ore totali debbano essere dedicate a ciascuno dei 7 moduli elencati dal punto a) al punto g), può presumersi che ciascuno di essi debba coprire 5 o 6 ore del monte ore complessivo. Pertanto, poiché gli avvocati sono esonerati da una parte soltanto del modulo di cui alla lett. d), gli stessi possono ritenersi dispensati dalla frequenza di un massimo di 3 ore.

11) Come deve essere strutturato il corso di aggiornamento cui sono tenuti i formatori già inseriti negli elenchi di cui al d.m. n. 180/2010, ai fini dell’adeguamento entro il 15 agosto 2024?
Il corso per formatori di cui all’art. 42, co. 6, lett. c) d.m. 150/2023 – distinto dal corso per mediatori di cui all’art. 42, co. 2, lett. c) e 4, lett. c), in quanto avente un oggetto diverso e più generico -, analogamente a tale ultimo corso, non risulta disciplinato sotto il profilo delle modalità organizzative, poiché il rinvio all’art. 27, co. 1 cit. deve ritenersi operato esclusivamente quoad materiam. Anche per tale corso, pertanto, gli enti di formazione hanno libertà di organizzare le modalità di erogazione. Ove il formatore sia anche mediatore, al fine di permanere in entrambi gli elenchi, dovrà pertanto svolgere entrambi i corsi di aggiornamento di 10 ore, ovverosia il corso di cui all’art. 42, co. 6 cit. quale formatore ed il corso di cui all’art. 42, co. 2 o 4 cit. quale mediatore.

12) Quali requisiti devono soddisfare i tre contributi scientifici che il formatore
teorico deve aver pubblicato nei 5 anni antecedenti la richiesta di iscrizione? L’art. 26, co. 2 del d.m. n. 150/2023 prescrive che “per il formatore teorico, oltre ai requisiti previsti dal comma 1, il richiedente attesta la pubblicazione, nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione, di almeno tre contributi scientifici nelle materie indicate dal comma 1, lettera c)”. Pertanto, i tre contributi devono soddisfare i seguenti requisiti: a) essere stati pubblicati da un editore, con destinazione al commercio e alla diffusione nazionale (devono intendersi pertanto escluse le c.d. “autopubblicazioni”); b) avere carattere scientifico, in quanto emanazione di enti con finalità istituzionale scientifica e/o in quanto destinati alla comunità scientifica, per l’aggiornamento di ricercatori o studiosi di diritto; c) avere ad oggetto le materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; d) essere stati pubblicati nei 5 anni anteriori alla domanda di iscrizione. Non è invece richiesta la pubblicazione cartacea dei contributi.

13) Quali enti e formatori possono erogare corsi di formazione per formatori?
In assenza di prescrizione normativa, in ordine ai requisiti che enti di formazione e formatori devono soddisfare per erogare corsi di formazione diretti ai formatori, si ritiene che tale formazione possa essere erogata sia dagli enti di formazione e dai formatori di cui agli artt. 10 e 11 del d.m. n. 150/2023, sia da altri enti, pubblici e privati.

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