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Bocciato il ricorso del Codacons avverso la Mediazione

Confermato il d.m. 150/2023

Levita Nicola Maria

3/20/20251 min read

Il 17 marzo 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Codacons contro il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, volto all'annullamento parziale del Decreto Ministeriale n. 150 del 24 ottobre 2023.

Il Codacons aveva sollevato preoccupazioni riguardo alla soppressione del consenso per "entrare in mediazione", ai costi ritenuti eccessivi della procedura e alle modifiche relative al gratuito patrocinio. Tuttavia, il TAR ha ritenuto infondate tali argomentazioni, affermando che il DM 150/2023 non viola né l'articolo 24 della Costituzione italiana, né la direttiva 2008/52/CE, né l'articolo 47 della Carta di Nizza.

La sentenza sottolinea che l'obbligo di sostenere i costi della mediazione responsabilizza le parti, offrendo loro l'opportunità di risolvere la controversia con spese inferiori rispetto a un procedimento giudiziario completo. Inoltre, il decreto mira a elevare la formazione e la competenza dei mediatori, trasformando la mediazione in uno strumento efficace per la risoluzione delle controversie, anziché un semplice passaggio procedurale.

Il TAR ha inoltre evidenziato che l'ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria include controversie di maggiore complessità, richiedendo mediatori altamente qualificati. Le spese di mediazione sono state giudicate proporzionate al valore della controversia e ridotte nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità o è disposta dal giudice.

È importante notare che la riforma prevede il patrocinio a spese dello Stato per le parti non abbienti, coprendo sia l'assistenza legale nel procedimento di mediazione sia il pagamento delle relative indennità. Inoltre, sono stati introdotti crediti d'imposta per le indennità corrisposte agli organismi di mediazione e, nei casi obbligatori, per i compensi degli avvocati. In caso di accordo di conciliazione, è previsto un ulteriore credito d'imposta commisurato all'importo del contributo unificato versato per l'instaurazione del giudizio dichiarato estinto.

In conclusione, la decisione del TAR del Lazio conferma la legittimità del DM 150/2023, riconoscendo la necessità di una maggiore professionalizzazione dei mediatori e l'efficacia della mediazione come strumento alternativo di risoluzione delle controversie.

Nel giudizio e' intervenuta ad opponendum , tra gli altri, l' Unione Italiana Organismi di Mediazione – Uiom .